Il mondo dello Sport va
avanti anche grazie alla preziosa opera dei Collaboratori Sportivi. La loro
importante funzione, in questo particolare momento di emergenza Covid-19, è
riconosciuta “Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”, recante “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (c.d. “Cura Italia”).
Tra le
misure a sostegno del mondo sportivo, l’articolo 96 prevede un’indennità per il
mese di marzo pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione già in essere
alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” di cui
all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità sarà riconosciuta da
Sport e Salute S.p.A.
Le modalità di presentazione delle domande saranno
individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni (entro 2
aprile 2020) dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del
decreto “Cura Italia”. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di
gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo.
Non appena emanato il decreto, sarà data
pubblicazione sul sito alle modalità di presentazione delle domande. La società
ha attivato un indirizzo email dedicato: curaitalia@sportesalute.eu.
o LE NORME o
Art.96
(Indennità collaboratori sportivi)
(Indennità collaboratori sportivi)
1.L’indennità
di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti
di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67,
comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto
emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.Per
le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a.
sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
3.Le
domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza
del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da
lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del
registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
4.Con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità
delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione
delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di
cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo.
5.Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
Art. 27
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1.Ai
liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio
2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è
riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.L’indennità
di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3.Alla
copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 126.
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