Green Pass e Sport: il provvedimento del
Governo
Di LiguriaSport.com -
È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.
La
norma, entrata in vigore il 23 luglio 2021, proroga al 31 dicembre di
quest’anno lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario
connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.
Eventi, competizioni sportive,
strutture sportive e certificazioni verdi COVID-19
A partire dal 6 agosto 2021, in zona bianca, l’accesso ad eventi e competizioni sportive, oltre che a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 previste dall’art. 9 comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero:
– avvenuta
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (rilasciata anche
contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino con validità
dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
– guarigione da
COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le
circolari del Ministero della salute;
– test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Queste disposizioni si
applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, se i servizi e le
attività succitate sono consentiti e nel rispetto delle condizioni previste per
le singole zone.
Le predette
disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I
titolari o i gestori dei servizi sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga
nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che verrà adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 del presente
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17
giugno 2021, n. 87.
Modalità di accesso del pubblico
agli eventi sportivi
In zona bianca e in
zona gialla agli eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di
preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali ed agli eventi
e competizioni sportive diverse dalle precedenti è consentito l’accesso del
pubblico esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Le attività devono
svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico-sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
Quando non è possibile
assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e
le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
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